L’ormai noto Superbonus del 110%, di cui abbiamo parlato esaustivamente in un recente articolo, è ufficialmente attivo a partire dal 16 luglio 2020 a seguito dell’approvazione in via definitiva del Decreto Rilancio. Con 159 voti a favore e 121 contrari, il Senato ha di fatto autorizzato la conversione del Decreto in legge, approvando tutte le misure necessarie a usufruire di importanti detrazioni fiscali per numerose opere finalizzate alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli ambienti.
In attesa dei dettagli tecnici dell’ultimo minuto, è ora dunque possibile accedere alla detrazione fiscale del 110% prevista dal Superbonus che riguarda la ristrutturazione e riqualificazione degli edifici esistenti.
Procediamo dunque a un ripasso generale di questa maxi-detrazione e degli interventi che consentiranno di usufruirne.
A quali edifici è destinato il Superbonus del 110%?
Il Superbonus 110% è relativo a una serie di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica di diverse classi di edifici. Nello specifico, è stato approvato per le seguenti categorie di immobili:- Prime case per immobili cielo-terra
- Appartamenti in condominio
- Seconde case
- Villette a schiera
- Immobili del terzo settore
- A/1: abitazioni di tipo signorile
- A/8: abitazioni in ville
- A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici
Superbonus 110%: detrazioni in funzione della tipologia di immobile
L’approvazione del Decreto Rilancio, e di conseguenza il varo della maxi-detrazione per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, ha comportato alcune modifiche per quanto riguarda i tetti di spesa detraibile, che variano ora in base alla tipologia di immobile. Più specificamente, per quanto riguarda l’Ecobonus (ossia l’insieme degli interventi per la riqualificazione energetica orientati a portare al salto di due classi energetica), i limiti di spesa parlano di non più 60 mila euro per singola unità immobiliare, di 50 mila per gli edifici unifamiliari, di 40 mila per i condomìni fino a otto unità immobiliari, di 30 mila per quelli con più di otto unità immobiliari (i valori saranno moltiplicati per il numero delle unità che compongono l’edificio). Resta invece possibile procedere ai lavori optando per una cessione del credito alle imprese che li eseguono o, in alternativa, a un istituto finanziario. Proprio in virtù delle possibilità di sconti in fattura e cessione del credito, non sorprende stupire che molti istituti bancari abbiano già predisposto diversi pacchetti per i loro clienti – in sostanza prestiti – che dovrebbero favorire la monetizzazione immediata del credito sia per i privati che per le imprese, ma anche per interi condomini. In questo modo, attraverso un supporto economico “immediato”, gli istituti di credito desiderano proporre soluzioni per agevolare qualunque tipo di cliente a eseguire i lavori che beneficeranno poi della detrazione fiscale. Nel momento in cui scriviamo questo articolo, vanno ancora chiariti invece diversi dettagli in merito ai provvedimenti attuativi che descrivono l’iter specifico per la cessione del credito. Troverai maggiori informazioni su questa tematica in chiusura di articolo.Gli interventi per accedere al Superbonus
Le categorie di intervento riportate nel Decreto Rilancio per accedere al Superbonus sono essenzialmente tre:- Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda: detrazione fino a 60 mila euro di spesa moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione a pompa di calore con efficienza almeno classe A: detrazione di spesa fino a 30 mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione a pompa di calore con efficienza almeno classe A: detrazione di spesa fino a 30 mila euro.
Le norme attuative ancora mancanti
Come accennato in precedenza, arriveranno prossimamente ulteriori delucidazioni in merito a una serie di norme attuative relative all’ottenimento del Superbonus. Nello specifico ci riferiamo a:- Le regole di applicazione dello sconto in fattura e della cessione del credito
- Il decreto sui tetti di spesa e dei massimali di costo, che sarà probabilmente riferito ai prezzati Dei – “Prezzi informativi dell’edilizia” e ai prezzi al metro quadro predisposti dalla Regioni
- Il Decreto del MISE relativo alle modalità di trasmissione delle diverse asseverazioni all’ENEA